E’ stata introdotta una parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le tipologie di apprendistato normativamente previste.In particolare, sono state recepite le disposizioni afferenti latempistica entro la quale dovrà essere definito il piano formativo individuale, prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro di effettuare un’idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane. Tale tempistica non incide in alcun modo sulla procedura relativa al rilascio del parere di conformità ad opera dell’Ente Bilaterale, che resta confermata in toto. Si tratta, infatti, di due adempimenti diversi: mentre il piano formativo presentato all’EBT non è nominativo, ma individua solamente il numero degli apprendisti ed il relativo inquadramento finale, il piano formativo individuale presuppone l’avvenuto rilascio del parere di conformità ed è il programma formativo di uno specifico lavoratore con il quale il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di apprendistato.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
Durata del contratto di apprendistato
Le durate del contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dall’art. 4, II comma, D. Lgs. n. 167/2011, sono quelle di seguito indicate:
II livello | 36 mesi |
III livello | 36 mesi |
IV livello | 36 mesi |
V livello | 36 mesi |
VI livello | 24 mesi |
L’accordo ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, individuando una serie di figure chiave per i settori del terziario, distribuzione e servizi per le quali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato di durata pari a 48 mesi (che si riducono a 42 per la seguente figura di IV livello: specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita). Attività formativa professionalizzante: durata e contenutiCon riferimento alla durata ed ai contenuti dell’attività formativa professionalizzante, l’accordo conferma la precedente disciplina contenuta nell’Accordo del 23 settembre 2009, precisando che il percorso formativo dell’apprendista viene stabilito in base alla qualifica professionale ed al livello di inquadramento che lo stesso dovrà raggiungere. L’accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale.
Proporzione numerica: Il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in azienda. L’impresa che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare domanda in duplice copia corredata dal piano formativo alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, competente per territorio, la quale, verificata preliminarmente l’iscrizione all’EBT e la correntezza contributiva nei confronti dell’Ente stesso, esprimerà il proprio parere.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 14/02/2003 n. 30, il mancato rispetto del C.C.N.L. comporta, la perdita dei benefici normativi e contributivi.