Sostegno al reddito

Prestazioni e Servizi erogati dall'Ente bilaterale a sostegno del reddito

CONDIZIONI GENERALI

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall’Ente Bilaterale di cui all’ Accordo Sindacale del 9 febbraio 2017, il dipendente deve risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi e l’azienda da almeno dodici mesi precedenti l’evento per cui si richiede l’intervento del FSR EBT PROVINCIA DI RAVENNA.

Hanno diritto a contributi erogati dal FSR EBT PROVINCIA DI RAVENNA i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende, assunti:

Se la causa per cui si richiede la prestazione si verifica nel corso della vigenza del rapporto o nell’anno di calendario in cui il rapporto di lavoro è terminato.

In caso di riduzione dell’orario o di sospensione dal lavoro il contributo non è dovuto qualora in tale periodo il dipendente svolga attività lavorativa a qualsiasi titolo prestata presso altra azienda. Inoltre, il contributo non verrà erogato in concomitanza di periodi coperti da periodi di malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, congedi parentale, ferie, permessi festività ed indennità NASPI per sospensione e di accesso ad altri ammortizzatori sociali.

I contributi di cui al punto 1 saranno finanziati fino a concorrenza di € 20.000 annui.

Le prestazioni del presente Regolamento a favore di uno stesso beneficiario non potranno superare il tetto annuo massimo di € 1.000, anche in caso di richiesta di più prestazioni.


Documenti Fondo di sostegno al reddito

REGOLAMENTO Fondo Sostegno al Reddito - EBT - PROVINCIA DI RAVENNA

Moduli Fondo di sostegno al reddito

per Lavoratori
LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
per Lavoratori
SOSPENSIONE/RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE, RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI ATMOSFERICI O AD EVENTI TRANSITORI COMUNQUE NON IMPUTABILI ALL’AZIENDA

Moduli Welfare Territoriale

per Lavoratori
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
per Lavoratori
ASILI NIDO E BABY SITTER
per Lavoratori
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
per Lavoratori
ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI
per Lavoratori
ASSISTENZA A FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI
per Lavoratori
CENTRI ESTIVI
per Lavoratori
CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE PER I FIGLI DISABILI
per Lavoratori
CONTRIBUTO PER TASSE UNIVERSITARIE
per Lavoratori
INSERIMENTO NIDO E/O SCUOLA MATERNA
per Lavoratori
PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO
per Lavoratori
SPESE LIBRI DI TESTO

PROCEDURA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso alle misure di intervento a sostegno del reddito dei lavoratori devono essere presentate sulla modulistica appositamente predisposta e di seguito riportata, di norma, entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento che vi ha dato causa.

Relativamente ai contributi legati a riduzione o sospensione dell’attività per cause di forza maggiore o calamità naturali, il termine di 20 giorni decorre dalla cessazione dell’evento e, pertanto, dal momento della piena ripresa dell’attività lavorativa.

Le domande di contributo per le prestazioni per aspettativa per malattia (punto 4.1) per aspettativa per motivi familiari (punto 4.2) e permessi per malattia del figlio (punto 4.3) vanno presentate entro 20 giorni dal rientro al lavoro.

Le domande relative al contributo per i centri estivi (punto 5.1) vanno presentate dal 15 settembre al 15 novembre del medesimo anno in cui si usufruisce del servizio.

Le domande relative al contributo per asili nido e babysitter (punto 5.2) vanno presentate entro il 31 gennaio successivo all’anno in cui si usufruisce del servizio.

Le domande relative al contributo per i libri di testo (punto 6.1) vanno presentate entro il 20 novembre del medesimo anno in cui si effettua l’acquisto.

Per tutte le prestazioni, oltre alla documentazione sotto indicata, è richiesta la presentazione delle ultime 3 buste paga per la verifica della regolare iscrizione del lavoratore all’Ente Bilaterale.


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